mercoledì 18 maggio 2011

traffico illecito di animali da compagnia,pena e confisca dei cani

da http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/283/1.htm
(Traffico illecito di animali da compagnia). 

1. Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto,
reiteratamente o tramite attivita' organizzate, introduce nel
territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per
l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni
sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, e'
punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro
3.000 a euro 15.000. 
2. La pena di cui al comma 1 si applica altresi' a chiunque, al
fine di procurare a se' o ad altri un profitto, trasporta, cede o
riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I,
parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio
nazionale in violazione del citato comma 1. 
3. La pena e' aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno
un'eta' accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da
zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate
per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della
specie. 
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, e'
sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. E' altresi' disposta la sospensione da tre
mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di
allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti e' pronunciata nei
confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e'
disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime. 
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca
sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice
penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno
richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali. 
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento
definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni
o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5. 
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione
del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli
enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalita' di cui
all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

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eb