sabato 19 febbraio 2011

SI PUò SPARARE AL CANE SE è PERICOLOSO,MA SOLO PER DIFENDERSI

ROMA - E' legittimo sparare a un cane se c'é uno 'stato di necessita', come quello di difendere una persona dal pericolo di un' aggressione dell'animale. Lo si evince da una sentenza della Cassazione che ha discusso il caso di Samuele C. che aveva sparato e ucciso un pastore tedesco che si era scagliato contro il suo cagnolino e per paura che il cane aggredisse pure la moglie accorsa in difesa del cucciolo.

Per questo il ragazzo si era ritrovato sotto processo dopo la denuncia dei padroni del pastore tedesco e una condanna, del Tribunale di Salò, a pagare 140 euro di ammenda più un risarcimento danni da stabilire in sede civile. Ma la Seconda Sezione Penale della Cassazione ha annullato la condanna perché secondo i Supremi giudici il ragazzo aveva agito per necessità. Scrive infatti la Cassazione nella sentenza n.43722, che "l'uccisione dell'animale altrui costituisce reato solo ove avvenga 'senza necessita'".
Per stato di necessità si intende, chiariscono i Supremi Giudici, "ogni situazione che induca all' uccisione o al danneggiamento dell' animale per evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o ai beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile".
Affinché ci sia reato, invece (come prevede l'art. 638cp) viene richiesto "il dolo della consapevolezza di agire senza necessità". In questo caso, nella stessa sentenza del Tribunale, fa rilevare la Seconda Sezione Penale, nonostante la condanna, i giudici di merito "avevano dato atto dell' esistenza di una situazione di un pericolo imminente, sia per il cagnolino aggredito dal pastore tedesco, sia per la moglie dell'imputato intervenuta sul posto e che verosimilmente correva il rischio di essere coinvolta nella manifesta aggressività del cane pastore". E lo stesso Tribunale aveva peraltro riferito che la condotta dell'imputato "si può comprendere e attribuire alla sua limitata capacità di determinarsi dovuta alla concitazione del momento e allo spavento".

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eb